È quanto previsto dal Decreto Enti Pubblici (Decreto Legge 51/2023) a seguito di un recente emendamento per cui la quota aggiuntiva verrà erogata “sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla commissione tecnica”. Non è quindi non prevista alcuna possibilità di integrare le domande precedentemente presentate e per le quali non è avvenuto il rimborso del 30%.
La presentazione di nuova documentazione, che dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso il portale del Fondo Indennizzo Risparmiatori, e riguarda solo gli azionisti che hanno cambiato l’Iban dopo la percezione della quota del 30%.
ATTENZIONE. La trasmissione delle nuove coordinate bancarie deve avvenire entro la scadenza del 31 luglio 2023, produrre certificazione dell’Iban rilasciata dalla Banca, accedendo al portale del FIR con le credenziali a suo tempo rilasciate.
Nel caso di decesso dell’azionista che abbia già percepito il risarcimento del 30%, pur in assenza di previsioni esplicite nella norma, gli eredi possono produrre anche la dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate o equivalente dichiarazione sostitutiva firmata da tutti gli eredi.